Compilare un’etichetta è un’operazione delicata ed estremamente importante, poiché l’etichetta stessa accompagnerà il prodotto per tutta la sua permanenza sul mercato e perchè è uno strumento essenziale per fornire informazioni al consumatore. L’etichetta deve essere chiara e non deve mai trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche del prodotto.
Per legge, esistono alcune informazioni che è obbligatorio indicare in etichetta ed altre che il produttore può autonomamente decidere di riportare; in ogni caso, la responsabilità delle indicazioni riportate sull’etichetta è sempre del produttore stesso.
Indice
Informazioni obbligatorie
L’art. 13, comma 2 del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che le informazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV dello stesso regolamento, è pari o superiore a 1,2 mm.
Per la vendita al dettaglio il miele deve essere immesso nel mercato in contenitori chiusi ed etichettato secondo la norma. Il contenuto della confezione non deve poter essere modificato senza che essa sia aperta o alterata (Art. 1 comma 2 punto b D. Lgs. 109/92). A tale scopo può essere utile il sigillo di garanzia che è in grado di tutelare il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni. Sul sigillo di garanzia si possono riportare alcuni dati dell’etichetta.
Denominazione di vendita
La denominazione di vendita «miele» è riservata al prodotto così definito dall’art. 1 del D. Lgs. 179/2004: “la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare”.
es. miele, melata
Si ricorda che non è possibile scrivere diciture quali miele di prato, di montagna, ecc..
Paese di origine
Come stabilito dalla legge 11 marzo 2006 n. 81 art. 2-bis, sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto. La dizione “miele italiano” può essere sufficiente a definire il Paese di origine (Circolare MIPAAF 31 maggio 2012, n. 4).
es. Miele italiano; Origine: Italia.
Quantità netta
Nell’etichetta deve essere indicata la quantità netta di prodotto, che deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita (in base al regolamento UE 1169/2011).
Va espressa in grammi (il simbolo è g o Kg e va messo dopo il numero).
Se la confezione contiene tra i 50 g e i 200 g di prodotto la scritta deve essere almeno di 3 mm, se contiene tra i 200 g e i 1000 g di prodotto la scritta deve essere almeno di 4 mm.
Considerato che la quantità da indicare sull’imballaggio è in ogni caso quella netta o nominale, non è necessario far precedere l’indicazione dalle diciture “peso netto”, “contenuto netto” o simili.
Ragione sociale e sede del produttore (per l’azienda che produce, confeziona e vende direttamente)
Nell’etichetta deve essere riportato il nome dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti, che è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
es. Azienda Agricola Mario Rossi-Via Verdi, 10 – Roma
Va indicato il nome dell’azienda e l’indirizzo del sito produttivo e non è necessario riportare la dicitura “prodotto e confezionato da …”.
Lotto
In base al D. Lgs. 190/92 art. 13, per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
Va espresso mediante codice numerico o alfanumerico, la scelta è totalmente del produttore.
es. Lotto A506 oppure LA506.
Termine minimo di conservazione
Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
Si esprime con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro …” oppure “Da consumarsi preferibilmente entro la fi ne di …”.
Va ricordato che la data può sostituire il numero di lotto se la data comprende anche il giorno. I caratteri devono avere dimensione pari a quella della quantità netta.
Informazioni facoltative
Oltre alle informazioni obbligatorie, sono ammesse altre informazioni utili al consumatore a patto che rispettino i seguenti principi
-non inducano in errore il consumatore sulla provenienza, sulla qualità, sulle caratteristiche e le proprietà
-siano, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
Origine botanica
es. Miele di acacia
Si ricorda che è consentita la dicitura “millefiori”.
Origine territoriale (il Paese va comunque sempre dichiarato, vedi Informazioni obbligatorie)
es. Miele del Trentino, Miele della Val Fiorita, Origine: Trentino-Italia.
Sigillo di garanzia
Non vanno indicate sul sigillo informazioni obbligatorie che, dopo l’apertura, potrebbero essere illeggibili.
Modalità di conservazione
es. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Consigli per l’uso
Indicazioni “ecologiche” circa lo smaltimento
es. Riciclabile.
Indicazioni nutrizionali
Previa analisi di laboratorio.